Dal 7 aprile 2026 l'Italia ha per la prima volta una disciplina che stabilisce quando una recensione online è lecita. È il Capo IV della legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 e pubblicata in Gazzetta il 23: sei articoli che in cinque mesi sono stati riassunti male praticamente ovunque.
Tre errori girano più degli altri. Il primo riguarda le sanzioni: le multe da 500 a 5.000 euro per chi lascia una recensione non conforme, da 1.000 a 10.000 in caso di recidiva e da 5.000 a 50.000 per chi le compra, spesso attribuite all'articolo 22, non esistono. Non compaiono nella legge, e nemmeno nel disegno di legge del Governo, nel testo approvato dal Senato o in quello uscito dalla Commissione della Camera: sono cifre copiate da una fonte all'altra finché sono diventate senso comune. L'articolo 22 è la norma transitoria e non contiene alcun importo. Il secondo riguarda i destinatari: nessuna sanzione di questa legge colpisce chi scrive una recensione. Il terzo riguarda le piattaforme, che non hanno alcun obbligo di rimozione né alcun termine da rispettare.
Quello che la legge fa davvero è definire quattro requisiti di liceità, dare una scadenza alle recensioni, vietare la compravendita e aprire un canale di segnalazione. Il tutto dentro un perimetro di settori molto più stretto di quanto il dibattito pubblico lasci intendere.
Cosa prevede la legge sulle recensioni online?
Quattro condizioni che devono ricorrere insieme, più una scadenza. L'articolo 19 della legge 11 marzo 2026 n. 34 stabilisce che la recensione è lecita se è rilasciata "non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio", se proviene "da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni", se "risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre" e se non è frutto "della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari".
Il terzo requisito, la pertinenza, è quello che le sintesi saltano quasi sempre ed è invece il più utile in pratica. Copre il caso della valutazione a una stella perché il parcheggio pubblico davanti era pieno, o perché ha piovuto durante il soggiorno: non risponde alle caratteristiche di ciò che è stato acquistato, quindi non è lecita.
Sulla prova, il legislatore sceglie una formula prudente: "Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale". È una presunzione a favore di chi ha lo scontrino, non un requisito di ammissione. Una recensione priva di documentazione fiscale non diventa illecita per questo solo motivo, e chi ha letto che "senza scontrino la recensione non vale" ha letto una semplificazione sbagliata.
Poi c'è la parte più singolare della norma, la scadenza: "La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione". Dopo ventiquattro mesi la recensione non perde peso, diventa illecita. Ma nessuna disposizione ne impone la rimozione e nessuna piattaforma è tenuta a cancellarla allo scadere del termine. L'unico effetto è che entra tra quelle segnalabili.
La legge crea una categoria di recensioni illecite che restano perfettamente visibili. Cambia il loro status giuridico, non la loro presenza.
L'articolo 20 aggiunge il divieto di "acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni". Un dettaglio conta più della formula: il divieto vale "indipendentemente dalla loro successiva diffusione". L'illecito si consuma nel momento in cui compri il pacchetto, anche se quelle recensioni non vengono mai pubblicate.
Quali categorie sono colpite dalla legge?
Ristorazione e turismo, e solo in Italia. L'articolo 18 dichiara di voler contrastare le recensioni illecite "relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano".
Vale la pena leggere anche la parte territoriale, che quasi tutte le sintesi tagliano. Non basta essere un ristorante o un hotel: la struttura deve essere situata in Italia, l'attrazione deve essere offerta sul territorio italiano. Dentro ci sono quindi ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, B&B, agriturismi, stabilimenti termali, musei, parchi e attrazioni. Fuori restano e-commerce e retail, servizi professionali, sanità, artigianato, formazione, software, automotive, e in generale qualunque bene o servizio non riconducibile a ristorazione e turismo.
C'è un secondo confine, ancora più netto, nell'articolo 22: "Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge". Non è che non si applichino le sanzioni: non si applica niente. La regola dei trenta giorni, la scadenza dei due anni, il diritto di segnalazione, tutto vale soltanto dal 7 aprile 2026 in avanti.
Per chiunque si porti dietro una stroncatura vecchia, dentro o fuori dal perimetro, questo è il punto che conta più di ogni altro. Quella recensione è intoccabile per via legale, qualunque cosa dica e chiunque l'abbia scritta.
Chi resta fuori, e cosa lo tutela comunque
Un e-commerce, uno studio professionale, un'officina o una scuola di formazione non trovano in questa legge nessuno strumento nuovo. Non significa che siano senza tutele: significa che le tutele sono quelle di prima, e sono due.
La prima è il Codice del consumo, che dal recepimento della direttiva Omnibus, avvenuto con il decreto legislativo 26 del 2023, considera in ogni caso ingannevoli due condotte precise: dichiarare che le recensioni provengono da chi ha davvero acquistato senza adottare misure ragionevoli per verificarlo, e inviare o far inviare da altri recensioni false. Sono le lettere bb-ter e bb-quater dell'articolo 23, e valgono per qualunque professionista, in qualunque settore.
Non è un impianto teorico. Nel marzo 2025 l'AGCM ha sanzionato con il provvedimento 31485 un'agenzia che vendeva recensioni e apprezzamenti per Google, TripAdvisor e Trustpilot, contestando la lettera bb-quater: sanzione di 10.000 euro, cifra modesta ma condotta accertata. Un anno dopo il colpo è arrivato dall'altra parte della filiera. Il 23 marzo 2026 l'Autorità ha multato Trustpilot per 4 milioni di euro, contestando fra l'altro proprio la lettera bb-ter: la piattaforma non aveva controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate, "anche nell'ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate". In entrambi i casi la base giuridica è il Codice del consumo, non la legge 34/2026.
La seconda è il Digital Services Act, che vale per qualunque settore. Il suo articolo 16, intitolato "Meccanismo di segnalazione e azione", obbliga chi ospita contenuti a predisporre meccanismi che consentano "a qualsiasi persona o ente" di segnalare contenuti illeciti, e al paragrafo 6 impone di trattare quelle segnalazioni "in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo". È esattamente il canale a cui la legge italiana rinvia per la ristorazione, con la differenza che nel DSA è disponibile per tutti già da prima.
C'è poi una terza cosa da tenere d'occhio, perché potrebbe spostare il confine. L'articolo 21 affida all'AGCM il compito di adottare linee guida che orientino le imprese, e a quasi cinque mesi dall'entrata in vigore quelle linee guida non esistono ancora: l'Autorità ha pubblicato lo schema in consultazione pubblica il 30 giugno 2026, le osservazioni si sono chiuse il 15 luglio, e da allora non risulta alcun provvedimento di adozione. La legge, del resto, non fissa alcun termine entro cui debbano arrivare.
Nello schema c'è un passaggio che riguarda proprio chi si era tranquillizzato leggendo l'articolo 18. L'Autorità scrive che le linee guida forniscono un ausilio interpretativo che trova applicazione "nei settori economici regolati dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese, ma anche in linea di principio in ogni altro ambito merceologico", e che si rivolgono a tutti i professionisti "ovunque stabiliti" che indirizzano la propria attività economica verso il territorio italiano.
È un'estensione che non poggia sulla legge 34/2026, perché quella non lo consente, ma sulle norme del Codice del consumo. Netcomm, il consorzio del commercio digitale italiano, ha partecipato alla consultazione e in un comunicato del 24 luglio 2026 ha chiesto che le linee guida restino dentro il perimetro individuato dal legislatore. Le osservazioni inviate all'Autorità non sono pubbliche, quindi la posizione è nota solo perché Netcomm l'ha resa nota. Se lo schema venisse adottato così com'è, un e-commerce o uno studio professionale si ritroverebbe dentro per via interpretativa dopo essere rimasto fuori per via legislativa.
Quali sanzioni prevede davvero la legge?
Per le recensioni prive dei requisiti, nessuna. Nel Capo IV non esiste alcun importo sanzionatorio autonomo, e le cifre che circolano non compaiono in nessuno dei sei articoli. L'unico rinvio a un potere sanzionatorio sta nell'articolo 20, comma 2, e riguarda soltanto il divieto di compravendita: in quel caso l'AGCM esercita i poteri disciplinati dall'articolo 27 del Codice del consumo, che prevede una forbice da 5.000 euro a 10 milioni.
| Quello che circola | Quello che dice la legge | |
|---|---|---|
| Recensione priva dei requisiti | 500 – 5.000 € | Nessuna sanzione prevista |
| Acquisto o cessione di recensioni | 5.000 – 50.000 € | Da 5.000 € a 10 milioni |
| Chi rischia | Chi scrive la recensione | Il professionista, non chi scrive |
| Norma citata | Articolo 22 | Articolo 20, comma 2 |
Il cliente che scrive una recensione fuori dai trenta giorni, o poco pertinente, non è destinatario di alcuna sanzione prevista da questa legge. A rischiare è il professionista ai sensi del Codice del consumo, cioè l'impresa recensita e l'agenzia o l'intermediario che tratta le recensioni. Il risultato è che una norma nata su richiesta delle associazioni di categoria è, sul piano sanzionatorio, uno strumento rivolto alle imprese e non ai recensori.
Questa parte, a differenza del resto, riguarda tutti. Il divieto di compravendita dell'articolo 20 non ha il limite settoriale dell'articolo 18 nella sostanza pratica, perché la stessa condotta è già vietata dal Codice del consumo per qualunque professionista. Comprare recensioni è un problema per un ristorante come per un e-commerce, e da aprile ha in più una norma che lo nomina.
Cosa si può fare quando arriva una recensione illecita
L'articolo 19, comma 2, riconosce al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, "la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità". Le parole da pesare sono due: facoltà e segnalare.
La legge non impone alla piattaforma nessun obbligo di rimozione e non fissa alcun termine. Rinvia interamente al meccanismo di notifica del DSA, che chiede un trattamento tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo senza tradurlo in un numero di giorni. Chi si aspetta una rimozione entro un termine fisso resterà deluso: il DSA ragiona in termini di diligenza, non di scadenze.
La leva più concreta sta in un comma di cui non parla quasi nessuno. L'articolo 21, comma 3, consente alle associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche stabilite in Italia di chiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile prevista dall'articolo 22 del DSA. Non è automatico: serve possedere i requisiti fissati da quell'articolo e dalla normativa attuativa dell'AGCOM. Ma chi ottiene quello status vede le proprie segnalazioni trattate con priorità dalle piattaforme, e per la singola impresa la differenza tra segnalare da sola e segnalare attraverso un'associazione riconosciuta è la differenza tra una notifica in coda e una in cima.
Vale infine la pena ricordare da dove arriva oggi la maggior parte della pulizia. Google ha dichiarato che nel corso del 2025 ha bloccato o rimosso 292 milioni di recensioni in violazione delle policy, applicato restrizioni a 782.000 account e cancellato 13 milioni di profili falsi. Sono numeri di un ordine di grandezza che nessuna procedura amministrativa nazionale può avvicinare. La legge italiana aggiunge un canale, non sostituisce il filtro.
Le conseguenze pratiche, settore per settore
Per chi è dentro il perimetro, cioè ristorazione, ricettivo, termale e attrazioni turistiche, la parte utile del lavoro si fa prima di avere un problema, non dopo. Significa soprattutto spostare la richiesta di recensione dentro i trenta giorni: se il QR code sul tavolo o la mail post soggiorno partono a distanza di mesi, stai producendo recensioni che nascono già fuori dai requisiti, comprese quelle positive. Il momento giusto è la chiusura del conto o il check-out, e conviene che il link sia agganciato al documento fiscale, perché è quello che attiva la presunzione di autenticità dell'articolo 19. Serve a difendere le recensioni buone, non solo a contestare quelle false.
Quando poi una recensione illecita arriva davvero, la differenza la fa la forma della segnalazione: deve partire dal legale rappresentante o da un delegato formale, dire quale requisito manca e allegare la prova, altrimenti viene trattata come un reclamo qualsiasi. E vale la pena chiedere alla propria associazione di categoria se ha avviato la procedura per farsi riconoscere segnalatore attendibile: nella maggior parte dei casi nessuno gliel'ha ancora chiesto.
Per tutti gli altri settori le conseguenze sono diverse ma non nulle. Il canale di segnalazione resta disponibile, perché è quello dell'articolo 16 del DSA, aperto a chiunque su qualsiasi piattaforma, e conviene usarlo con lo stesso rigore: motivo preciso, prova allegata, niente lamentele generiche. La regola dei trenta giorni non vincola nessuno fuori dal perimetro, ma la logica che la ispira funziona lo stesso, perché chiedere la recensione a ridosso dell'acquisto resta il modo più efficace di ottenerne di autentiche. E soprattutto il divieto di comprare recensioni riguarda anche chi è escluso: non attraverso l'articolo 20, ma attraverso il Codice del consumo, che vale per qualunque professionista e prevede le sanzioni più pesanti in campo.
Resta una cosa da monitorare, ed è l'adozione delle linee guida AGCM. Se il testo definitivo conserva l'estensione a ogni altro ambito merceologico, i criteri di liceità diventeranno un riferimento interpretativo anche per settori che oggi la legge non nomina.
Un punto infine vale per tutti, dentro e fuori dal perimetro. Sulle recensioni pubblicate prima del 7 aprile 2026 non c'è niente da fare per via legale, e l'unico modo per ridurne il peso resta il volume di recensioni nuove e legittime.
Conclusione
La legge 34/2026 non toglie una stella a nessuno. Rende contestabile quello che prima era soltanto irritante, in due settori su tutti, e lo rende contestabile solo a chi ha tenuto le prove. Chi ha collegato le recensioni alle transazioni ha una posizione difendibile, chi non l'ha fatto ha gli stessi problemi di prima e in più la convinzione sbagliata di essere tutelato.
Per una PMI italiana la conseguenza è che questa norma va trattata come una procedura, non come una protezione, e che la procedura conviene averla anche restando fuori dal perimetro. Un modo ripetibile di chiedere le recensioni al momento giusto, un modo ripetibile di segnalare quelle illecite indicando il motivo esatto. Sono due processi da mezz'ora, e sono l'unica parte della faccenda che dipende da te.
Vale poi la pena non confondere una recensione illecita con una recensione negativa. Le due cose non coincidono, e la seconda serve: un profilo composto solo da cinque stelle converte meno di uno che qualche voto basso ce l'ha, per il meccanismo dell'effetto Pratfall. Chi passa i prossimi mesi a cercare di far rimuovere ogni tre stelle sta usando una legge scritta contro le recensioni false per combattere le recensioni vere.
E c'è una ragione in più per curare quel profilo adesso, che con la legge non c'entra nulla. Le recensioni sono ormai una delle fonti che i sistemi di ricerca generativa leggono per costruire le risposte su un'azienda, come abbiamo visto parlando di SEO e GEO. Una recensione illecita che nessuno rimuove continua a pesare esattamente come le altre nel momento in cui un modello riassume la reputazione della tua attività a chi sta decidendo se sceglierti.
Fonti: Legge 11 marzo 2026 n. 34, Capo IV, testo su Normattiva, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, AGCM, Schema di Linee Guida sulle recensioni online (2026), Codice del consumo, d.lgs. 206/2005, artt. 23 e 27, d.lgs. 26/2023, recepimento della direttiva Omnibus, AGCM, provvedimento 31485 del 4 marzo 2025, AGCM, procedimento PS12962 su Trustpilot (2026), Netcomm, comunicato del 24 luglio 2026, Regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, artt. 16 e 22, Google, New ways we are protecting businesses on Maps (2026). Immagine dell'articolo 18: schermata del testo di legge pubblicato su Normattiva, portale istituzionale della legge vigente.
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